Ecco il testo dell’Art. 2052 del codice civile : “il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che si trovi sotto la sua custodia sia che venga smarrito o fugga, salvo che provi il caso fortuito”. Inoltre l’ordinanza del Ministro Martini del 3 marzo 2009 dice che “il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle Autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive”.
Da questo risulta importante la stipula di una assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni che i nostri beniamini possono causare anche in vacanza.
L’art. 659 del codice penale prevede sanzioni per coloro i quali disturbino le occupazioni nonché il riposo delle persone “suscitando o non impedendo strepiti di animali”. Da non dimenticare anche in vacanza.
Il Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08 febbraio 1954, nr. 320) e l’ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, impone di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni. Inoltre è obbligatorio portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.